La Revisione
Per sapere a quale classe di Euro – Euro 1, 2, 3 o 4 – appartiene il tuo veicolo, puoi controllare sulle nuove carte di circolazione nel riquadro 2, alla riga V9, il numero di direttiva scritto e confrontarlo con l’elenco sottostante.
Nelle vecchie carte di circolazione, invece, la direttiva si trova in genere a pagina 2, in basso, con la dicitura “rispetta la direttiva…”; confrontarlo sempre con l’elenco sottostante.
EURO 0: Veicoli non catalizzati
EURO 1: 91/441 CEE – 91/542 CEE punto 6.2.1. A – 93/59/CEE
EURO 2: 94/12/CEE – 96/1 CEE – 96/44 CEE – 96/69 CE – 98/77 CE
EURO 3: 98/69 CE – 98/77 CE rif. 98/69 CE – 1999/96 CE – 1999/102 CE rif. 98/69 CE – 2001/1 CE rif. 98/69 CE – 2001/27 CE – 2001/100 CE A – 2002/80 CE A – 2003/76 CE A
EURO 4: 98/69 CE B – 98/77 CE rif. 98/69 CE B – 1999/69 CE B – 1999/102 CE rif. 98/69 CE B – 2002/1 CE rif. 98/69 CE B – 2001/27 CE B – 2001/100 CE B – 2002/80 CE B – 2003/76 CE B.
Quando fare la revisione
Controlla dietro il libretto del veicolo la data dell’ultima revisione effettuata: la prima revisione deve essere effettuata dopo 4 anni dall’immatricolazione e poi ripetuta ogni 2 anni (tenendo in conto del mese di scadenza) per:
- Autovetture e autocaravan
- Motoveicoli e ciclomotori
- Autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale
- Rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t
- Autoveicoli per trasporto promiscuo
La revisione va effettuata invece ogni anno per:
- Autoambulanze
- Taxi e veicoli adibiti a noleggio con conducente
- Veicoli atipici (ad es. auto elettriche leggere)
- Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove (compreso quello del conducente)
- Autoveicoli destinati al trasporto di cose e rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate

ESITO DELLA REVISIONE
Al termine delle procedure di revisione del veicolo viene infine rilasciata una etichetta adesiva sulla quale viene riportato l’esito della revisione.
L’etichetta è applicata sul retro della carta di circolazione e può riportare una di queste diciture:
- Revisione Regolare
Il veicolo ha regolarmente superato la revisione. - Revisione Ripetere
Il veicolo non ha superato la revisione e deve ripresentarsi per il controllo entro un mese (in questo periodo il mezzo può circolare a condizione che siano state riparare le anomalie riscontrate, munito di apposita ricevuta fiscale che attesta le riparazioni effettuate). - Revisione ripetere – sospeso dalla circolazione
Il veicolo non ha superato la revisione, è necessario ripresentarlo a nuova visita e quindi a una nuova prova di revisione, dopo aver ripristinato i problemi che hanno determinato l’esito negativo della revisione.
Bisogna effettuare una nuova richiesta di revisione e pagare nuovamente la tariffa richiesta dal ministero dei trasporti (il veicolo, in questo caso, potrà circolare solo il giorno e nell’orario prefissato per recarsi al Centro Revisioni, munito del documento di prenotazione). - Cosa viene controllato
La durata dei controlli di revisione è in media di 25 min.

Vengono controllati:
l’identificazione del veicolo per mezzo di targa e numero di telaio
l’impianto frenante e i relativi dispositivi di frenatura
il campo di visibilità (specchietti, parabrezza, corretto funzionamento spazzole lava vetro, ecc.)
l’impianto elettrico (proiettori, luci, indicatori di direzione, spie nel cruscotto, ecc.)
le gomme (devono essere quelle previste dal libretto di circolazione) e le sospensioni
gli effetti nocivi (i rumori, i gas di scarico, le eventuali perdite di olio, ecc.).
Il Codice della Strada prevede che i veicoli motorizzati e i loro rimorchi debbano essere tenuti in condizioni di massima efficienza (art. 79).
Devono quindi essere sottoposti a revisione periodica per accertare che siano rispettate le condizioni di sicurezza, come il mantenimento del rumore e delle emissioni inquinanti che devono essere rigorosamente tenuti entro i limiti previsti dalla legge (art. 80).

Rischi e sanzioni
Nel caso in cui si circoli con la revisione del veicolo scaduta si rischia una multa che raddoppia l’importo nel caso cui si sia recidivi.
Se si viene fermati in autostrada viene applicato, oltre alla suddetta multa, il fermo amministrativo del mezzo.
In ogni caso viene apposta, da parte delle forze dell’ordine, una etichetta adesiva con la scritta “veicolo sospeso dalla circolazione”.
In più, il veicolo non revisionato non è coperto da polizza assicurativa: in caso di incidente in cui si abbiano danni a terzi, la compagnia assicurativa può rivalersi sull’assicurato che dovrà quindi provvedere a pagare personalmente il risarcimento.

Casi particolari
-Si può circolare senza violare la normativa di settore anche quando è già trascorso il termine ultimo per effettuare una revisione auto?
Ci sono dei casi particolari in cui si può circolare, vediamo quali. Solo i veicoli soggetti a revisione annuale (quindi autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t, rimorchi con massa complessiva superiore a 3,5 t, taxi, veicoli adibiti a noleggio con conducente, autoambulanze, autobus, veicoli atipici) possono circolare anche dopo la scadenza del termine per la revisione, a patto che questa sia stata prenotata entro il termine stesso.
Invece per gli altri veicoli la prenotazione per una data successiva alla scadenza autorizza la circolazione per il solo giorno in cui si deve effettuare la revisione (al di fuori di tale giorno la circolazione è quindi vietata, e si applicano le stesse sanzioni previste per la mancata revisione).
-É possibile eseguire in Italia la revisione per un veicolo immatricolato in uno stato estero?
No, in Italia non è possibile revisionare autoveicoli immatricolati all’estero anche se facenti parte dell’Unione europea.
-Ogni quanto si effettua la revisione nel caso di macchine d’epoca o comunque di veicoli da collezionismo?
Moto e auto d’epoca e di interesse storico e collezionistico rientrano attualmente nella categoria dei veicoli atipici (comm. 4 dell’art. 80 del NCdS) e sulla base di quanto stabilito da un decreto del 2009 la revisione di questi veicoli è a cadenza biennale.

Revisione Straordinaria
Ci sono dei casi particolari in cui la revisione di un veicolo può anche essere “straordinaria”.
Si parla di revisione straordinaria quando questa viene disposta dagli uffici della motorizzazione a seguito di un incidente che ha provocato al veicolo coinvolto danni tali da poter compromettere, a giudizio degli organi preposti a effettuare la segnalazione, la sicurezza per la circolazione su strada.
Una altro caso di revisione straordinaria è quello dove gli organi di polizia segnalano appositamente dei dubbi sulla persistenza nel veicolo interessato dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti.
La procedura seguita per fare la revisione straordinaria di un veicolo è la medesima che è prevista per una revisione ordinaria. In caso di incidente la vettura deve essere preventivamente riparata.